Il committente di un lavoro edile ha responsabilità precise in termini di sicurezza nei lavori edili che interessano il proprio immobilie, introdotte nel 1996 (Dlg 494/96), a seguito del recepimento di una direttiva europea.
Tale responsabilità, nonostante siano passati più di 20 anni dalla sua introduzione, non risulta affatto chiara ai potenziali committenti di lavori edili e va precisata in quanto introduce precise responsabilità civili e penali nei loro confronti.
Questo breve articolo è rivolto proprio e Te committente per informarti (senza la pretesa di esaustività) sui tuoi compiti e le tue responsabilità.
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Chi è il committente? di solito il proprietario di casa o dello stabile.
Nel condominio, invece, assolve il ruolo di committente l’amministratore pro-tempore in rappresentanza dei singoli proprietari.
In generale il committente è un cittadino proprietario (o comunque avente titolo) che affida dei lavori edili ad una o più ditte o lavoratori autonomi.
Se ti trovi nella condizione di committente di lavori edili come appene destritto ecco quali sono i tuoi obblighi nell’affidamento di lavori di costruzione edile o di ingegneria civile (Art.90 Dlg.81/2008):
- Prima di fare iniziare i lavori, devi e chiederti quali sono le misure di sicurezza da prendere e se già prevedi l’affidamento dell’incarico a più imprese o ad imprese che utilizzano altre imprese in sub appalto;
- Devi pensare alla durata dei lavori in modo da pianificare gli interventi di sicurezza;
- Nel cantiere dove è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, devi nominare un Coordinatore sicurezza per la Progettazione ed Esecuzione, che deve essere un tecnico abilitato con competenze specifiche e con aggiornamento professionale certificato;
- Devi affidare i lavori ad imprese o lavoratori autonomi che abbiano adeguata idoneità tecnico professionale e verificare che siano iscritte alla Camera di Commercio richiedendo il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- Devi chiedere alle imprese informazioni sui contratti collettivi applicati e farti firmare una dichiarazione circa il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;
- Devi comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori designati per la sicurezza e verificare che i loro nomi siano scritti in modo ben visibile all’ingresso del cantiere in un apposito cartello.
- Prima di iniziare i lavori, devi comunicare all’ASL e alla Direzione provinciale del lavoro di zona la notifica preliminare di cantiere nei seguenti casi:
- A) quando nel cantiere con presente un unica ditta l’entità dei lavori è pari o superiore ai 200 uomini/giorno;
- B) quando affidi i lavori a più imprese, anche non contemporaneamente;
- C) quando un cantiere non soggetto a notifica, lo diventi in ragione di varianti in corso d’opera;
- Devi verificare il corretto adempimento degli obblighi richiesti al coordinatore per la progettazione, in particolare devi verificare attraverso il coordinatore per l’esecuzione la rispondenza del piano di sicurezza e il rispetto della procedura di lavoro.
- Devi effettuare la programmazione dettagliata dell’opera;
- Devi far redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento al Tecnico coordinatore abilitato, se ne ricorrono le condizioni;
- Devi effettuare una analisi approfondita delle imprese ai fini di verificare la loro idoneità per l’assegnazione degli appalti;
- Devi far redigere il fascicolo tecnico;
- Devi verificare la corretta applicazione del piano di sicurezza e comunicare al coordinatore quando nominato varianti ai lavori o nuovi affidamenti di incarico ad altre imprese o lavoratori autonomi;
- Devi organizzare la cooperazione fra i datori di lavoro delle imprese coinvolte;
- Devi fare sospendere i lavori in caso di pericolo grave o immediato;
A che cosa vai incontro in caso d’inadempienza (Riferimento Dlg. 81/2008):
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell’articolo 101, comma 1, primo periodo;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera c).
Nominando, a proprie spese, un Responsabile dei Lavori, che deve essere una persona che abbia capacità ed attitudini adeguate, debitamente da te delegato e con capacità decisionali e di spesa, puoi essere sollevato (limitatamente al mandato conferito) da alcune responsabilità connesse all’adempimento di determinati obblighi.
Ricorda, comunque, che la nomina del Responsabile dei Lavori deve essere fatta per iscritto, deve contenere precise disposizioni di delega, tra cui la piena disponibilità ad effettuare spese ed operare scelte in maniera autonoma ed indipendente da te, pena la nullità dell’incarico.
Tutto quanto sopra può essere impostato al meglio a tua tutela contattando subito, già nelle prima fase decisionale dei lavori e, comunque, prima dell’affidamento di appalti a qualsiasi impresa (nella fase preliminare di pianificazione dei lavori), un tecnico abilitato in sicureza cantieri che ti aiuterà ad impostare correttamente tutti gli adempimenti necessari.
Il nostro Studio Professionale è a tua completa disposizione per illustrarti nella fase di impostazione dei lavori tutti gli adempimenti necessari a tua tutela per svolgere in traquillità i lavori edili che hai previsto di eseguire sul tuo immobile, sia come privato cittadino, sia come amministratore.
