La legge di Bilancio 2020 (Legge n.160 del 27 dicembre 2019) introduce, oltre alla proroga per il 2020 degli incentivi per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia, anche il cosiddetto “bonus facciate” quale detrazione fiscale pari al 90% dei costi finalizzati al restauro e recupero delle facciate.
Ho già scritto in altri post, come questa occasione sia particolamente favorevole soprattutto per l‘efficientamento energetico nella formazione di termocappotto esterno alle facciate (sia di edifici privati, sia condominiali), in quanto tale intervento, di lungimiranza economica ed ambientale, sconta appunto il 90% di detrazione fiscale ed apporta un ulteriore beneficio in termini di risparmio energetico futuro.
Vediamo, però, in questo breve articolo, sinteticamente per quali inteventi, edifici, strutture e spese può essere applicato il bonus facciate.
INTERVENTI AGEVOLABILI
La detrazione spetta per gli interventi:
− di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata,
− su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura,
− influenti dal punto di vista termico sulle strutture opache della facciata o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
PER QUALI EDIFICI
Edifici di qualsiasi categoria catastale ubicati nelle zone A e B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
STRUTTURE EDILIZIE AMMESSE
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (esempio: superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni).
Sono esclusi gli interventi o sostituzioni di vetrate, infissi, portoni e cancelli.
PER QUALI SPESE
Accedono al bonus facciate le spese documentate sostenute nell’anno 2020.
Per un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, possono beneficiare del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020. Vale la data del bonifico.
IMPORTANTE’: E’ consentito cedere il credito (ad es. Istituti Bancari) e richiedere lo “sconto in fattura” al fornitore che esegue gli interventi.
Sono ammesse alle detrazioni le spese relative a:
− acquisto materiali,
− progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica),
− installazione ponteggi,
− smaltimento materiale,
− Iva,
− imposta di bollo,
− diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi,
− tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
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