Linee vita in Emilia Romagna: la normativa
La legge di riferimento generale ad oggi a livello nazionale risulta essere il Testo Unico sulla Sicurezza Dlg.81/2008 con le successive modifiche ed integrazioni.
Per molte attività puntuali che si effettuano tradizionalmente su un tetto quali ispezioni, sostituzione di alcuni elementi del manto di copertura, lavori su antenne, pulizia e manutenzione di impianti fotovoltaici, pulizia delle grondaie, pulizia di camini, ecc. le linee vita sono di fatto il sistema con il miglior rapporto Efficacia/Costi.
Nel 2009 la Regione Emilia Romagna ha approvato la Legge Regionale 2 marzo 2009, n. 2 – Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile, che rafforza i concetti espressi nel testo unico dlg. 81/08 in merito all’obbligo di prevedere misure di protezione per “lavori particolarmente pericolosi” successivi alla realizzazione dell’opera, consentendo ai comuni di intervenire sui regolamenti urbanistici ed edilizi (sostanzialmente subordinando il rilascio di titoli di abitabilità ed agibilità alla presenza di linee vita sul tetto) e delegando prescrizioni più dettagliate a disposizioni successive.
Nel 2013 è stato approvato l’atto 149/2013 “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell’articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20”.
L’atto è corredato di un allegato che rappresenta di fatto il primo regolamento tecnico per le linee vita in Emilia Romagna.
Il regolamento è stato aggiornato nel 2015 con la versione attualmente in vigore: Deliberazione della giunta regionale 15 giugno 2015, N. 699: Approvazione nuovo “Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile”.
Quando vi è l’obbligo di installazione di linee vita in Emilia Romagna
Situazioni nelle quali è richiesto il montaggio di un “sistema permanente di ancoraggi”.
– interventi di nuova costruzione;
– interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a segnalazione certificata di inizio attività SCIA, o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione;
– interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata;
Quanto sopra rappresenta il minimo di legge per l’obbligatorietà che, comunque, non esime le responsabilità legate al Proprietario Amministratore qualora avvengano lavorazioni sulla copertura.
Responsabilità del Committente: Proprietario o Amministratore
La diretta responsabilità civile e penale dell’incolumità del lavoratore è del committente: così come per una casa privata questo è da individuarsi nel proprietario (o avente titolo), allo stesso modo per un condominio il committente da individuarsi nella persona dell’Amministratore che, per conto del condominio, svolge la funzione del datore di lavoro nei confronti dell’operatore.
Il Proprietario-Amministratore, inoltre, non è solamente responsabile della presenza delle necessarie misure di sicurezza, ma è pure responsabile del loro corretto utilizzo e funzionamento nonché dell’esecuzione delle verifiche periodiche (annuali nel caso delle linee vita) le quali devono essere attestate dalle relative certificazioni.
Va comunque sottolineato che nel caso vengano svolti lavori in copertura da parte di ditte o lavoratori autonomi, la presenza o meno di un sistema di ancoraggio (linee vita) sulla copertura, aiuta a sgravare le pesanti responsabilità da parte del committente-proprietario-amministratore, il quale deve in ogni caso preoccuparsi delle modalità di lavoro “in sicurezza” da svolgere sulla sua proprietà.
Installare e verificare il corretto funzionamento delle linee vita e degli altri sistema di protezione, quindi, è un’operazione necessaria che può salvare la vita dei lavoratori e, nello stesso tempo, assolve l’obbligo di legge a cui è sottoposto il committente sgravandolo dalle relative responsabilità.
Detrazioni fiscali ed Iva Agevolata
Nel caso in cui l’installazione dei dispositivi anti-caduta avvenga contestualmente ai lavori di manutenzione ordinaria (condomini) e straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia, sotto contratto di appalto, la fornitura e posa (con relativo elaborato tecnico progettuale) della Linee Vita rientra tra le opere ammesse alla detrazione fiscale e al beneficio dell’Iva agevolata.
PROGETTO LINEE VITA PER CONDOMINI
Al fine di rispondere con servizi integrati alle esigenze degli amministratori di condominio sul tema sicurezza sul lavoro, il nostro studio professionale si pone quale interlocutore privilegiato di riferimento per la progettazione e gestione di sistemi di posizionamento sulle coperture tramite sistemi di ancoraggio offrendo i seguenti servizi:
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VERIFICA IDONEITA’ LINEE ESISTENTI e COLLAUDI, al fine di stabilire la loro idoneità all’uso delle linee già installate (di cui si persa la documentazione o realizzate prima del 2015) con successiva reportistica di intervento;
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PROGETTAZIONE, CALCOLO , ELABORATO TECNICO, DIREZIONE DEI LAVORI;
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GESTIONE E REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL LINEE VITA ATTRAVERSO AZIENDE LEADER NEL SETTORE;
Geom. Stefano Domeniconi
Ing. Lorenzo Tombini
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