Proviamo ad elaborare i primi ragionamenti, sulla Bozza del DL Rilancio, che ha portato al 110 % l’aliquota di detrazione fiscale per le spese per interventi edilizi, da sostenere tra il 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Gli interventi edilizi agevolati al 110% devono essere eseguiti sugli edifici esistenti in questi modi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
b) interventi sulle “parti comuni degli edifici” per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento), a pompa di calore (ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) o a microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
c) interventi sugli “edifici unifamiliari” per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata anche in questo caso su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.
A condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra, l’aliquota del 110% si applica anche “a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico”, di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento.
Per accedere agli incentivi “potenziati” si deve garantire un miglioramento di 2 classi di efficienza energetica da dimostrare con l’APE: questo implica una corretta analisi e diagnosi energetica ante e post intervento atta a determinare anche la miglior impostazione dell’intervento e dell’investimento da eseguire.
Le detrazioni sopra citate godono della cessione del credito e dello sconto in fattura, ma a patto che siano “vidimati” con apposito “visto di conformità”, punto questo ancora non ben definito.
Viene anche “ampliata” la platea delle detrazioni “cedibili”: non solo le detrazioni legate a ecobonus e sismabonus, ma tutte le detrazioni legate alla ristrutturazione delle abitazioni (con aliquota al 50%), agli interventi di riqualificazione sismica anche in zona sismica 4, agli interventi di riqualificazione energetica previsti dal DL 63/2013, nonchè il bonus facciate, sono cedibili al fornitore.
Grande novità, quindi, è la CESSIONE DEL CREDITO, il committente potrà alternativamente:
- Cedere il suo credito di imposta, al fornitore/appaltatore che, a sua volta, potrà cedere la detrazione così ottenuta a banche e/o intermediari finanziari;
- Cedere il suo credito di imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
E’ questo il passaggio più importante, dal mio punto di vista, che se verrà confermato nel testo definitivo, porterà una presumibile spinta per la concreta attuazione del provvedimento.
Bisogna, tuttavia, comprendere fino in fondo il comportamento concreto delle banche “nella volontà o meno” di acquistare questi crediti, considerato che non possono essere acquisiti senza almeno una valutazione del rischio ad essi connesso.
Grande rilievo, infine, è dato all’operato dei consulenti professionisti di settore specializzati in progettazione energetica, che dovranno sicuramente asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, oltre a svolgere una fondamentale consulenza completa in fase di impostazione dell’intervento che riguardi una diagnosi energetica prima e dopo l’intervento con un bilancio costi/benefici.
Senza questa preventiva consulenza gli interventi agevolati di Ecobonus NON sono attuabili.
Per tale ragione è importante affidarsi già nella primissima fase di valutazione a professionisti qualificati in progettazione e diagnosi energetica del sistema edificio impianto.